ASSOCONSULENZA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI DI INVESTIMENTO

ASSOCONSULENZA  ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Fondata a Milano il 16 Dicembre A.D. 1996 e presente dal 2006 sull ‘ Annuario ABI Associazione Bancaria Italiana

Prima ed Unica Associazione di Categoria Riconosciuta ed Accreditata Istituzionalmente in Italia

A partire dal 1° dicembre 2018, è operativo il nuovo Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) che assume una nuova conformazione con tre diversi sezioni dell’Albo: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (sostituisce la vecchia dicitura di promotore finanziario), consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria (SCF).

Queste ultime due tipologie di categorie professionali, introdotte nell’ordinamento nel 2007 con il recepimento della prima versione della Mifid, dopo 11 anni di attesa potranno iscriversi all’Albo e offrire ai risparmiatori italiani la possibilità di avvalersi per le loro decisioni di investimento di figure indipendenti e scevre da conflitti di interesse: i Consulenti Autonomi e le SCFnon lavorano per alcun intermediario e sono pagati a parcella solo dai clienti come qualsiasi altro professionista, sia esso avvocato, architetto, ingegnere, commercialista e così via.

Il 1° dicembre 2018 l’OCF ha pubblicato le due delibere d’iscrizione nelle rispettive sezioni dell’Albo delle prime 9 Società di Consulenza Finanziaria e dei primi 53 Consulenti Finanziari Autonomi che da oggi potranno continuare ad offrire i loro servizi ai clienti muniti del “patentito OCF”.

La nascita dell’Albo Unico dei consulenti è una novità importante che da un lato sarà fonte di qualche difficoltà operativa per i consulenti indipendenti già presenti sul mercato chiamati a produrre una tale mole di documentazione che per il momento ha indotto diversi di loro a non presentare istanza di iscrizione, dall’altro lato però può rappresentare un’opportunità per coloro che da anni attendono l’Albo per poter approcciare la professione.

In particolare professionisti come i commercialisti, tributaristi e consulenti aziendali avranno l’opportunità di ampliare il loro range di attività iscrivendosi all’Albo dei Consulenti Finanziari nella sezione dedicati agli autonomi. In tutti i casi, per praticare la professione bisognerà sostenere un esame.

Va infine ricordato che con la nascita dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari l’OCF sostituisce la Consob nell’attività di supervisione e di vigilanza sulle diverse figure professionali iscritte nelle tre diverse sezioni.

31-12-2018

Proroga dell’operatività per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti e hanno presentato domanda di iscrizione all’albo entro il 30 novembre 2018 – Modifica del testo dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129

Si comunica che la legge di bilancio 2019, l. n. 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018, ha modificato l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 come segue:

“Fino dalla data di avvio di operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.​​​​​​​

Pertanto, coloro che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti e che non risultano ancora iscritti alle nuove sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari possono continuare a svolgere dal 1° dicembre 2018 il servizio di consulenza in materia di investimenti  senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico in qualità di consulente finanziario autonomo o di società di consulenza finanziaria, purché questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda.

PARTE V

ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI

E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 161

( Ambito di applicazione )

1. Nella presente Parte, per “strumenti finanziari ”, si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo co

nformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.

Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

Art. 162

(Regole generali di comportamento)

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agi

scono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:

a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società

di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;

b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul merca

to, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;

c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:

1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all’ambito del servizio di consulenza prestato;

2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;

3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d’interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;

d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di

consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;

e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale

secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno

strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;

f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni

sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario;

g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie

al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;

h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la

adeguatezza delle operazioni raccomandate;

i)i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee ;

l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo ai sensi dell’articolo 139.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai cl

ienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall’articolo 31, comma 7, del

Testo Unico e in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E’ comunque vietato l’uso delle suddette informazioni

per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di

operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti .